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Comunicato stampaPubblicato il 5 dicembre 2025

Trasferimento della previdenza 1e a un istituto di libero passaggio: il Consiglio federale adotta il messaggio

Berna, 05.12.2025 — In caso di cambiamento del posto di lavoro, i salariati che nel 2° pilastro hanno un cosiddetto piano di previdenza 1e con possibilità di scelta del rischio d’investimento potranno in futuro trasferire temporaneamente il loro avere di previdenza a un istituto di libero passaggio. Avranno questa possibilità nel caso in cui, altrimenti, sarebbero costretti a versare il loro avere a un istituto di previdenza che non consente la scelta della strategia d’investimento. Inoltre, si dovrebbe garantire in modo generale che gli assicurati non lascino presso gli istituti di libero passaggio averi di previdenza che sarebbero tenuti a riversare a una cassa pensioni. Nella sua seduta del 5 dicembre 2025 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla modifica della legge sul libero passaggio e trasmesso il relativo messaggio al Parlamento.

I datori di lavoro possono assicurare i propri dipendenti che conseguono un salario annuo superiore a 136 080 franchi, per la parte eccedente questa soglia, presso istituti di previdenza speciali. Nell’ambito di questi cosiddetti piani di previdenza 1e, gli assicurati possono scegliere tra più strategie d’investimento con differenti livelli di rischio. Nel 2023 vi erano 30 istituti di previdenza 1e (il 2 % ca. di tutti gli istituti di previdenza), cui erano affiliati circa 46 000 assicurati.

Se un assicurato lascia un tale istituto di previdenza (in seguito a un cambiamento del datore di lavoro), esso può trasferire il valore effettivo della prestazione d’uscita dell’assicurato. Un’eventuale perdita è a carico di quest’ultimo. La legge stabilisce che in caso di cambiamento d’impiego si deve per principio trasferire l’intero avere di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Attualmente quest’obbligo vale anche nel caso in cui il nuovo datore di lavoro non offra un piano di previdenza 1e. In tal caso, un’eventuale perdita subita nel piano di previdenza 1e può poi risultare difficile da recuperare nel nuovo istituto di previdenza.

Concessione di un certo tempo per recuperare le perdite subite in un piano 1e

In attuazione della mozione 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, depositata dal consigliere agli Stati Josef Dittli, il Consiglio federale propone di accordare agli assicurati in questione la possibilità di trasferire a un istituto di libero passaggio, per un periodo di due anni, il loro avere di previdenza proveniente da un piano 1e. Scegliendo un istituto appropriato, questi assicurati avranno la possibilità di aderire a una strategia d’investimento simile a quella del precedente istituto di previdenza, il che permetterà loro, eventualmente, di recuperare le perdite subite. Allo stesso tempo, per garantire che allo scadere del termine di due anni l’istituto di libero passaggio trasferisca l’avere all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, le nuove disposizioni disciplineranno anche il necessario scambio di informazioni tra gli istituti interessati.

Già oggi accade che averi di previdenza che dovrebbero essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza rimangano depositati presso l’istituto di libero passaggio. In futuro, se un assicurato non indicherà il precedente istituto al nuovo istituto di previdenza, quest’ultimo dovrà cercare attivamente l’avere di previdenza dell’assicurato. Se l’assicurato non provvederà personalmente a far effettuare il trasferimento, il nuovo istituto di previdenza dovrà esigerlo.

Considerazione dei risultati della consultazione

Il Consiglio federale ha ora trasmesso al Parlamento il messaggio sulla relativa modifica della legge sul libero passaggio e adottato il rapporto sui risultati della procedura di consultazione. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è pronunciata a favore della possibilità di trasferire temporaneamente l’avere depositato presso un istituto di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. Ha inoltre approvato i nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita, volti a evitare il fenomeno degli averi dimenticati. Nel limite del possibile, sono state prese in considerazione le critiche espresse riguardo ad alcuni dettagli del progetto.

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